Studio Legale Avvocato Giovanna Colucci | Assegno Divorzile
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Assegno Divorzile

Assegno Divorzile

Ordinanza Del Tribunale Di Milano Del 22 Maggio 2017 criterio dei mezzi adeguati per il riconoscimento dell’assegno divorzile.

Una delle principali conseguenze di carattere patrimoniale del divorzio è l’eventuale diritto di uno dei coniugi, normalmente quello meno abbiente cui la separazione non sia stata addebitata e che sia risultato beneficiario di assegno di mantenimento in sede di separazione, di percepire un assegno divorzile da parte dell’ex coniuge, fino al momento in cui il beneficiario stesso passi a nuove nozze o stabile convivenza oppure l’obbligato muoia, salvo il diritto alla reversibilità, o fallisca.

Prevede espressamente la legge n. 898/1970 che il Giudice, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi e della durata del matrimonio, disponga l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno “quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”, si da consentirgli di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito se fosse continuato ( ex multis Cfr . Cass. civ. n. 11490/1990 e Cass. civ. n. 11492/1990)

Sul punto, rivoluzionaria la recente sentenza della suprema Corte di Cassazione del 10 maggio 2017 n. 11504, la quale, ritenendo non più attuale, nella fase di accertamento del presupposto dell’assegno divorzile, il riferimento alla continuazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ha ancorato il diritto al mantenimento nel divorzio al presupposto della non autosufficienza economica del coniuge più debole.

Ebbene, il Tribunale di Milano, con ordinanza dello scorso 22 maggio 2017, ha recepito quanto sancito dai giudici di legittimità nella predetta rivoluzionaria sentenza, e nel ribadire che il pregresso tenore di vita matrimoniale non sia da ritenersi presupposto per il riconoscimento del mantenimento, che spetterà invece solo se l’ex richiedente non sia indipendente economicamente , ha riconosciuto quale parametro per valutare l’autosufficienza economica la soglia di reddito prevista per l’accesso al gratuito patrocinio.

Più segnatamente, secondo il Giudice meneghino, per indipendenza economica deve intendersi la capacità di una “persona adulta e sana -tenuto conto del contesto sociale di inserimento- di provvedere al proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse sufficienti per le spese essenziali (vitto, alloggio, esercizio dei diritti fondamentali)”.

Un parametro di riferimento, come si legge nell’ordinanza, può essere rappresentato dall’ammontare degli introiti che, secondo le leggi dello Stato, consente (ove non superato) ad un individuo di accedere al patrocinio a spese dello Stato (soglia che, ad oggi, è di euro 11.528,41 annui ossia circa euro 1000 mensili). Un altro parametro utile, poi, può essere individuato nel reddito medio della zona in cui vive e abita chi richiede l’assegno.

Nel caso di specie, considerato il nuovo indirizzo di giurisprudenza e recuperandone i principi, il Tribunale di Milano ha dunque ipotizzato, se pur allo stato ed in via provvisoria, “una prognosi negativa circa la spettanza dell’assegno di divorzio alla … richiedente“, la quale vantava un guadagno di poco superiore a mille euro al mese.